Bonus Acqua 2018
Dal 1 luglio 2018 sarà possibile richiedere il bonus sociale idrico (Bonus Acqua) per la fornitura di acqua. Si tratta di una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto di una famiglia in condizione di disagio economico e sociale. E' stata prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016, emanato in forza dell'articolo 60 del cosiddetto Collegato Ambientale (legge 28 dicembre 2015, n. 221) e successivamente attuata con provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il Bonus consente di usufruire gratuitamente di un quantitativo minimo di acqua a persona per anno (pari a 50 litri al giorno, 18,25 mc di acqua all'anno) corrispondente al soddisfacimento dei bisogni essenziali.
Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti diretti ed indiretti del servizio di acquedotto in condizioni di disagio economico sociale, cioeè che sono parte di nuclei familiari: Chi è l'utente diretto? Chi è l'utente indiretto? Dove si presenta la domanda? Quali documenti servono per presentare la domanda? Le informazioni per identificare la fornitura sono reperibili in bolletta e sono: Nel caso di un utente indiretto queste ultime due informazioni non sono obbligatorie, ma è assolutamente preferibile averle a disposizione al momento della presentazione della domanda. E' possibile delegare una terza persona per presentare la domanda? Posso richiedere il bonus acqua insieme a quello per energia elettrica e gas? Ho già il bonus elettrico/gas, come posso allineare le diverse scadenze? IMPORTANTE: Il gestore del servizio di acquedotto riconoscerà all’utente, per il solo 2018, oltre al bonus acqua per tutto il periodo di agevolazione individuato secondo le modalità sopra indicate, anche una quota compensativa una tantum per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2018 e l’inizio dell’effettivo periodo di agevolazione. Nel caso dell’esempio sopra riportato (periodo di agevolazione: 1° giugno 2018 – 31 maggio 2019), la quota una tantum coprirà il periodo 1° gennaio 2018- 31 maggio 2018. Anche se l’utente presenta la sola domanda idrica la quota una tantum coprirà il periodo compreso fra il 1° gennaio 2018 e l’inizio del periodo di agevolazione che, in questo caso, sarà successivo al 1 luglio 2018. Quanto vale il bonus acqua? Come viene corrisposto il bonus? Come si verifica se la propria domanda di bonus acqua è andata a buon fine? Come si verifica se il bonus erogato è corretto? Dopo quanto tempo dalla presentazione della domanda mi verrà corrisposto il bonus? Tutti gli utenti, la cui domanda risulterà respinta, riceveranno una comunicazione con l’indicazione del motivo per cui il gestore non ha potuto confermare l’ammissione. Quali problemi potrebbero verificarsi nella gestione della pratica di bonus? Come si rinnova la domanda di bonus? Cosa bisogna fare in caso di variazioni del numero di familiari durante il periodo di agevolazione? Cosa succede in caso di cambio dell’indirizzo di residenza o di cessazione del contratto? Ad esempio, se il periodo di agevolazione è 1 settembre 2018 – 31 agosto 2019 e l’utente cambia residenza ad aprile 2019 riceverà, nella fattura di chiusura della fornitura che cessa per cambio residenza, l’ammontare di bonus previsto fino al 31/08/2019. Né l’utente interessato né alcuno dei componenti del suo nucleo ISEE potranno presentare una nuova domanda di bonus acqua prima del termine dell’originario periodo di agevolazione.
CHI NE HA DIRITTO ?
E’ l’utente finale in condizioni di disagio economico direttamente titolare di una fornitura per il servizio di acquedotto ad uso domestico residente
E’ uno dei componenti del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizza, nell’abitazione di residenza, una fornitura per il servizio di acquedotto intestata ad un’utenza condominiale
COME E DOVE SI RICHIEDE ?
La domanda per ottenere il bonus acqua va presentata, in forma di autocertificazione, presso il proprio Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli.
Per presentare la domanda, oltre al modulo compilato con i propri dati anagrafici e i riferimenti che identificano la fornitura, servono:
Sì, compilando un’apposita delega con le generalità della persona che si vuole delegare.
Si, la domanda potrà essere presentata congiuntamente utilizzando l’apposito modulo.
Agli utenti che al momento della presentazione della domanda per il bonus acqua risulteranno già titolari di un bonus elettrico e/o gas richiesto o rinnovato nel 2018 in modo congiunto (una sola domanda presentata contemporaneamente per il bonus elettrico e gas) o disgiunto (due domande presentate in tempi diversi), verrà riconosciuto un periodo di agevolazione per il bonus idrico allineato al periodo di agevolazione del bonus elettrico e/o gas. Ad esempio:
QUANTO VALE E COME SI RICEVE ?
Il bonus acqua garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente. Tale quantità è stata individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016 come quella minima necessaria per assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della persona. Per calcolare il valore del bonus bisogna moltiplicare i 18,25 metri cubi di acqua, per l'importo della tariffa agevolata per uso domestico, per il numero dei componenti della famiglia anagrafica del residente. Per verificare la tariffa agevolata consultare la sezione tariffe.
L'erogazione del bonus acqua avviene con modalità differenti:
Nello specifico, l'ammontare annuo è erogato pro-quota giorno e ogni bolletta che contabilizzi i consumi relativi al periodo di agevolazione riporterà una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta medesima fa riferimento.
In generale è possibile verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta di bonus utilizzando i riferimenti presenti nella comunicazione di ammissione che viene inviata all’utente oppure:
Per verificare se il bonus erogato è corretto, gli utenti diretti possono controllare la loro bolletta e precisamente la sezione del quadro di sintesi dedicata al dettaglio delle singole voci che compongono il totale degli importi fatturati. La componente bonus viene indicata separatamente in detrazione della quota variabile della tariffa di acquedotto per tutto il periodo di agevolazione.
Gli utenti indiretti possono verificare la correttezza controllando l’accredito, l’assegno o qualunque altra modalità di corresponsione utilizzata dal gestore per l’effettiva erogazione.
Dal momento della presentazione della domanda al momento dell’erogazione del bonus acqua possono passare diversi mesi. Infatti dopo aver presentato la domanda di bonus al proprio Comune di residenza o ai CAF abilitati, le tempistiche per ottenere il bonus sono così cadenzate:
- L’utente riceve una comunicazione che lo informa dei risultati delle prime valutazioni sui requisiti di ammissibilità (ISEE e residenza) operate dal Comune;
- Il gestore ha a disposizione un massimo di 60 giorni per completare le valutazioni di sua competenza e comunicare a SGAte l’ammissione definitiva della domanda o il suo rigetto. Al termine di questi 60 giorni, se la domanda è stata verificata positivamente dal gestore:
Per quanto tempo viene riconosciuto il bonus?
Il bonus è riconosciuto per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio agevolazione riportata nella comunicazione di ammissione e in bolletta. Al termine di tale periodo, per ottenere un nuovo bonus, l’utente deve rinnovare la richiesta di ammissione presentando apposita domanda.
Come per i bonus elettrico e gas, anche per il bonus acqua le pratiche saranno gestite mediante il sistema informatico SGAte, cui accedono i Comuni e i CAF delegati. Oltre ai Comuni e ai CAF abilitati, hanno l’obbligo di accreditarsi al sistema SGAte anche i gestori del servizio di acquedotto. Infatti, se un gestore non si accredita, SGAte non riesce a trasferirgli la pratica per le verifiche di sua competenza e per l’erogazione del bonus. Nei casi di mancato accreditamento del gestore gli utenti interessati riceveranno, pertanto, una comunicazione con la quale verranno informati che hanno i requisiti per richiedere il bonus (ISEE entro la soglia) ma per ottenerlo devono rivolgersi direttamente al proprio gestore (che dovrà effettuare i controlli di propria competenza) nei punti di contatto da quest’ultimo predisposti per l’utenza (sportelli fisici o sito web).
RINNOVO E VARIAZIONI
Se al termine del periodo di prima agevolazione l’utente ha ancora i requisiti necessari per l’ammissione (ISEE entro la soglia stabilita, presenza di un contratto di fornitura per il servizio di acquedotto presso l’abitazione di residenza) può rinnovare la richiesta di bonus presentando apposita domanda presso il Comune di residenza o i CAF abilitati. La domanda va presentata circa un mese prima della scadenza dell'agevolazione in corso (se, ad esempio, il periodo di agevolazione va dal 1-9-2018 al 31-08-2019, il rinnovo deve essere presentato entro il 30 luglio 2019) al fine di garantire la continuità dell'erogazione. Un'apposita comunicazione viene inviata a tutti gli utenti interessati in prossimità della scadenza, per ricordare la data utile per il rinnovo in continuità.
Al momento del rinnovo l’utente deve presentare un'attestazione ISEE valida per il periodo da cui decorre la nuova agevolazione. Con riferimento all’esempio precedente, il certificato ISEE dovrà essere valido anche il 1 settembre 2019.
Le variazioni possono essere comunicate al momento del rinnovo e hanno validità ai fini del calcolo del bonus per il nuovo periodo di agevolazione. Tuttavia se l’utente presenta al proprio gestore idrico, durante i 12 mesi di vigenza del bonus, un’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di variazione del numero dei componenti la famiglia e dichiara che tale variazione non modifica la condizione di disagio economico, (ossia l’ISEE resta ricompreso entro la soglia limite), il gestore adeguerà il corrispettivo del bonus alla nuova numerosità familiare per il periodo che manca al termine dei 12 mesi di vigenza dell’agevolazione.
Nel caso in cui durante il periodo di agevolazione cessi il contratto di fornitura intestato all’utente agevolato (ad esempio per cambio di residenza o per altre ragioni), il gestore corrisponderà nella fattura di chiusura la quota di bonus spettante e non ancora erogata a copertura del restante periodo di agevolazione.